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Professioni regolamentate
Si considerano regolamentate quelle professioni il cui esercizio è legato al possesso di un diploma, attestato o attestato di capacità e che sono regolamentate per legge. In questo caso occorre richiedere al competente ufficio l’istruzione di una procedura di riconoscimento.
Sono regolamentate le professioni nei seguenti ambiti:
Ambito sanitario
Professioni mediche
- medico
- veterinario
- odontoiatra
- farmacista
Riconoscimento di diplomi esteri: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
Psicologia
Riconoscimento di diplomi esteri: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
Chiropratica
Ammissione all’esame federale/riconoscimento di diplomi esteri di
Paesi UE/AELS: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
Osteopatia
Ammissione all’esame intercantonale/riconoscimento di diplomi
esteri di Paesi UE/AELS: Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)
Professioni sanitarie
- igiene dentale
- ergoterapia
- consulenza nutrizionale
- ostetricia
- tecniche di radiologia medica
- analisi biomediche
- tecnica operatoria
- ortottica
- cure infermieristiche
- fisioterapia
- podologia
- soccorso sanitario
- soccorso ausiliario di ambulanza
Riconoscimento di diplomi esteri: Croce Rossa Svizzera (CRS)
Professioni pedagogiche
Professioni pedagogiche e pedagogico-terapeutiche
- Formazione degli insegnanti
- Grado prescolare / grado primario
- Grado secondario I
- Scuole di maturità (grado secondario II)
- Pedagogia curativa scolastica (Pedagogia speciale)
- Educazione speciale precoce (Pedagogia speciale)
- Logopedia
- Terapia psicomotoria
Riconoscimento di diplomi stranieri: Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
Corpo insegnante scuole professionali/scuole professionali
superiori
Riconoscimento di diplomi esteri: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
Diritto
Avvocato
Riconoscimento di diplomi esteri: Tribunale cantonale o Tribunale d’appello cantonale
Servizi sociali
- Animatore socioculturale
- Assistente sociale
- Educatore della prima infanzia
- Educatore sociale
Riconoscimento di diplomi esteri: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
Professioni tecniche
Architetto e ingegnere edile
Alcuni Cantoni (Fribourg, Genève, Luzern, Neuchâtel, Vaud, Ticino) regolamentano queste attività e richiedono il possesso di un diploma per il loro esercizio. Altri invece, non pongono alcuna condizione all'esercizio di tali professioni.
Nei Cantoni che non hanno regolamentato l’attività, la professione può essere esercitata senza il riconoscimento del rispettivo diploma. Nei Cantoni che invece hanno regolamentato la professione, il richiedente deve essere iscritto nel registro cantonale a cura dell’autorità cantonale per poter esercitare la professione.
Riconoscimento di diplomi esteri:
- Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
- Fondazione dei registri svizzeri (REG)
- Iscrizione nel registro
Ingegnere-geometra patentato
Riconoscimento di diplomi esteri: Commissione federale degli ingegneri geometri