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Professioni regolamentate

Si considerano regolamentate quelle professioni il cui esercizio è legato al possesso di un diploma, attestato o attestato di capacità e che sono regolamentate per legge. In questo caso occorre richiedere al competente ufficio l’istruzione di una procedura di riconoscimento.

Sono regolamentate le professioni nei seguenti ambiti:

Ambito sanitario

Professioni mediche 

  • medico 
  • veterinario 
  • odontoiatra 
  • farmacista 

Riconoscimento di diplomi esteri: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

Psicologia 

Riconoscimento di diplomi esteri: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

Chiropratica 

Ammissione all’esame federale/riconoscimento di diplomi esteri di 
Paesi UE/AELS: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

Osteopatia 

Ammissione all’esame intercantonale/riconoscimento di diplomi 
esteri di Paesi UE/AELS: Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) 

Professioni sanitarie 

  • igiene dentale 
  • ergoterapia 
  • consulenza nutrizionale 
  • ostetricia 
  • tecniche di radiologia medica 
  • analisi biomediche 
  • tecnica operatoria 
  • ortottica 
  • cure infermieristiche 
  • fisioterapia 
  • podologia 
  • soccorso sanitario 
  • soccorso ausiliario di ambulanza 

Riconoscimento di diplomi esteri: Croce Rossa Svizzera (CRS) 

Professioni pedagogiche

Professioni pedagogiche e pedagogico-terapeutiche 

  • Formazione degli insegnanti  
    • Grado prescolare / grado primario
    • Grado secondario I
    • Scuole di maturità (grado secondario II) 
  • Pedagogia curativa scolastica (Pedagogia speciale) 
  • Educazione speciale precoce (Pedagogia speciale) 
  • Logopedia 
  • Terapia psicomotoria 

Riconoscimento di diplomi stranieri: Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) 

Corpo insegnante scuole professionali/scuole professionali 
superiori 

Riconoscimento di diplomi esteri: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) 

Diritto

Avvocato

Riconoscimento di diplomi esteri: Tribunale cantonale o Tribunale d’appello cantonale 

Servizi sociali

  • Animatore socioculturale 
  • Assistente sociale 
  • Educatore della prima infanzia 
  • Educatore sociale 

Riconoscimento di diplomi esteri: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) 

Professioni tecniche

Architetto e ingegnere edile 

Alcuni Cantoni (Fribourg, Genève, Luzern, Neuchâtel, Vaud, Ticino) regolamentano queste attività e richiedono il possesso di un diploma per il loro esercizio. Altri invece, non pongono alcuna condizione all'esercizio di tali professioni.

Nei Cantoni che non hanno regolamentato l’attività, la professione può essere esercitata senza il riconoscimento del rispettivo diploma. Nei Cantoni che invece hanno regolamentato la professione, il richiedente deve essere iscritto nel registro cantonale a cura dell’autorità cantonale per poter esercitare la professione.

Riconoscimento di diplomi esteri:  

Ingegnere-geometra patentato 

Riconoscimento di diplomi esteri: Commissione federale degli ingegneri geometri